Sciopero 18 ottobre. La Cgil Scuola diffida il ministro

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9 ottobre 2002

Oggetto: Sciopero generale del 18 ottobre 2002. Applicazione nel comparto Scuola.

La scrivente Organizzazione sindacale, in persona del Prof. Enrico Panini, Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE

  • in data 18 settembre c.a. la Cgil Scuola ha aderito allo sciopero generale indetto dalla Confederazione CGIL per il giorno 18 ottobre;
  • alla data attuale non è pervenuta alcuna delibera ufficiale della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di infrazione alla legge n. 146/90 relativamente all’effettuazione dello sciopero del 18 ottobre nel comparto Scuola;
  • conseguentemente l’effettuazione dello sciopero del 18 ottobre è pienamente valida ed operativa nel comparto Scuola;
  • solo in data 8 ottobre c.a. codesto Ministero ha inviato comunicazione ai Direttori Generali Regionali ed ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi in ordine all’effettuazione dello sciopero nel comparto Scuola per il giorno 18 ottobre, come previsto dall’art. 2, c. 6 della legge n. 146/90 e successive modifiche;
  • che in predetta comunicazione è stata riportata la nota della Commissione di Garanzia;
  • che analoga comunicazione è stata all’opposto effettuata in data 30 settembre relativamente ad altro sciopero nel comparto scuola, notificato successivamente a quello della scrivente Organizzazione da parte di altri sindacati del comparto Scuola;

SI DIFFIDA

Codesto Ministero a voler correggere la comunicazione dell’8 ottobre con la precisazione che gli atti della Commissione di Garanzia del 26.09.2002 non costituiscono delibere ufficiali, non risultano protocollati, non sono stati assunti in sede plenaria dalla Commissione stessa recando invece la sola firma del Vice Presidente, rivestendo dunque carattere puramente interlocutorio non suscettivo di alcun vincolo in ordine all’effettuazione dello sciopero del comparto Scuola fissato per il 18 ottobre.

CON AVVISO

che, in difetto, di immediata , e comunque non superiore a giorni 2, correzione la presente Organizzazione procederà in via giudiziaria, sia in sede civile che in sede penale a carico degli estensori della menzionata comunicazione ai Direttori generali regionali e ai Dirigenti dei Centri Servizi amministrativi.

Enrico Panini


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