Sul Decreto Brunetta sono illegittime e impraticabili "le fughe in avanti" |
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L’intento di questa scheda è quello di fare chiarezza e distinguere, dopo l’entrata in vigore del DLgs 150/09 (approfondimenti), le materie del CCNL automaticamente e immediatamente modificate dalla legge da quelle tuttora valide, anche alla luce di alcune iniziative (poche per la verità) tese ad anticipare i contenuti del DLgs 150/09 o a mettere in discussione i contratti integrativi di istituto già firmati. Innanzitutto va detto che l’attuale CCNL è valido fino alla sottoscrizione del prossimo accordo. Fino a quando non verrà sottoscritto il CCNL 2010/2012, non è previsto, in linea generale, l’adeguamento automatico e immediato dell’intero corpo contrattuale alle nuove regole, come tra l’altro afferma anche l’ARAN con una nota del 23 dicembre 2009, inviata al MIUR. Vediamo qual è il nuovo quadro di riferimento del rapporto di lavoro del personale della scuola nelle norme e nel contratto. Parti non modificateContrattazione integrativa Restano validi i tre livelli territoriali - nazionale,
regionale e di istituto - la durata dei contratti integrativi e gli ambiti di
competenza di ciascun livello. Premi e merito Per i docenti è prevista l’emanazione di uno specifico
DPCM (art. 74). Nulla si dice per gli ATA. È evidente che per loro la materia
sarà regolata dal CCNL.
In conclusione: il capo II “Relazioni Sindacali” del CCNL 2006/2009 non è stato modificato dal DLgs 150/09, quindi, è pienamente vigente fino al prossimo rinnovo. Vogliamo inoltre ricordare che un’applicazione dei contenuti relativi alla premialità oltre che impraticabile sarebbe illegittima ai sensi dello stesso decreto che prevede che una serie di adempimenti preventivi siano adottati dalla Commissione nazionale per la valutazione. Parti immediatamente e automaticamente modificateRetribuzione accessoria Scatta la decurtazione, durante l’assenza per malattia, del compenso Cia, Rpd, Indennità fissa al Dsga e ore eccedenti per l’insegnamento in classi collaterali e in caso di cattedre ordinamentali costituite su più di 18 ore. Fasce reperibilità durante la malattia La durata delle nuove fasce, in vigore dal 4 febbraio 2010 è di sette ore giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Procedimenti disciplinari Le nuove regole si applicano a docenti e ATA con alcune
eccezioni. La legge ha modificato e integrato il CCNL per gli ATA, abrogato
gli articoli del T.U. 297/94 per i docenti a tempo indeterminato, lasciando
invece invariate le procedure per i docenti a tempo determinato. Un paradosso
o una svista? Roma, 28 gennaio 2010 |
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